Descrizione
Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato (installazione sotto il piano campagna e mancanza della diretta e visiva ispezionabilità), oppure composte da contenitori-distributori fuori terra.
Questi impianti devono essere:
- completi di erogatore
- di tipo omologato in base alla normativa vigente
- ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo
- destinati al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà od oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione.
Sono escluse le attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.
Gli impianti per il rifornimento di natanti e di aeromobili ad uso privato sono autorizzati alle stesse condizioni (Legge regionale 02/04/2001, n. 8, art. 21-bis).
Per questi impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
Approfondimenti
È consentito installare e utilizzare i contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C solo per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili. Occorre inoltre rispettare le condizioni stabilite dal Decreto ministeriale 19/03/1990 per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada (Circolare ministeriale 09/03/1998, n. P322/4113).
Quando si presenta la la documentazione occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambiantale sono:
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque di prima pioggia occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
- per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per il rischio incendio
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.
Per gli impianti installati lungo la viabilità ordinaria, in caso di installazione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti stessi, l'esercizio è subordinato al preventivo collaudo (Legge Regionale 02/04/2001, n. 8, art. 22).
Il collaudo è effettuato mediante un'apposita commissione di cui devono far parte un rappresentante del Comune, che svolge funzioni di presidente, e un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
La commissione verifica l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e della prevenzione dagli incendi.