Descrizione
Il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali e le biomasse sono fonti rinnovabili di energia (FER) (Legge 09/01/1990, n. 10, art. 1).
Queste risorse sono rinnovabili solo se gestite in modo appropriato: il loro tempo di utilizzo deve cioè essere compatibile con quello di ripristino.
Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili sono regolati dalle linee guida nazionali e dalla Legge regionale 16/12/2011, n. 16.
I titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER), delle relative opere e infrastrutturazione e la connessione alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica sono suddivisi in:
- modello unico nazionale per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici (Decreto Ministeriale 19/05/2015)
- comunicazione di attività libera (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, punto 12 delle Linee Guida Nazionali e Legge regionale 16/12/2011, n. 16, art. 3, com. 4)
- procedura abilitativa semplificata (PAS) (Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 6, com. 1 e Legge regionale 16/12/2011, n. 16, art. 3, com. 1)
- autorizzazione unica (AU) (Decreto legislativo 29/12/2003, n. 387, art. 12, com. 3).
Se la zona è sottoposta a particolari vincoli dovranno essere acquisiti i nulla osta specifici.