Attività a inquinamento atmosferico poco significativo: dichiarazione di avvio dell'attività

(urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art.272)
  • Servizio attivo
Attività a inquinamento atmosferico poco significativo: procedimento di dichiarazione di avvio dell'attività

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

La Deliberazione della Giunta regionale 01/06/2012, n. 264 indica i termini per la presentazione della dichiarazione:    

  • almeno dieci giorni prima dell'avvio di una nuova attività o di un nuovo impianto
  • almeno dieci giorni prima del trasferimento o modifica di attività o impianto esistente
  • entro 30 giorni dalla voltura/cambio titolarità di attività o impianto esistente.

Dichiarazione emissioni poco significative

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Il procedimento potrebbe prevedere il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla Città metropolitana o Provincia.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: La conclusione del procedimento è immediata.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Imprese
Categorie:
  • Imprese e commercio
Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 15:42.35